DISCIPLINA DEI
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI AI SENSI DELLE
LEGGI N. 104/1966, 300/1970, 108/1990
La questione relativa al licenziamento individuale attiene a
problematiche di particolare complessità, in quanto le norme in proposito sono
molte e non sempre facili da coordinare.
Se ne deve dedurre pertanto che la disciplina dei
licenziamenti deve riferirsi a:
·
Legge n. 604/1966
e successive modificazioni e integrazioni (norme sui licenziamenti
individuali)
·
Legge n. 300/1970 e successive modificazioni e
integrazioni (statuto dei lavoratori)
·
Legge n. 108/1990 e successive modificazioni e
integrazioni (disciplina dei
licenziamenti individuali)
·
Tutte le altre norme contenenti divieti o limitazioni o altre
clausole circa la fattispecie del licenziamento.
Da notare che le prime tre leggi si
intersecano attraverso abrogazioni, aggiunte e introduzioni. Pertanto crediamo opportuno delucidare qui di seguito alcune
regole trasversali.
Norme
Legge n. 604/1966
·
L'articolo 1 della legge n. 604/1966 stabilisce la
regola generale per cui, ove la stabilità del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato con datori di lavoro privati o pubblici non sia
assicurata da norme di legge o di contratto, il licenziamento può avvenire
soltanto per giusta causa o per giustificato motivo (cfr. codice civile artt. 2118-2119).
·
L'articolo 2119 del Codice Civile definisce la
"giusta causa" quella che non consente la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto di lavoro.
Nota:
Secondo le attuali norme contrattuali, la risoluzione
del rapporto di lavoro, salvo recesso del dipendente senza obbligo di preavviso
decorsi tre mesi dall'inizio del periodo di prova, può avvenire :
a)per inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo
lavoro (articolo 13 del CCNL 5.10.2002 – secondo biennio economico- in relazione all’articolo 21 comma 4 del CCNL 7/1995)
b)per superamento del periodo di comporto (articolo
22 comma 2 CCNL 7/1995)
c)per gravi motivi disciplinari con o senza
preavviso (articolo 25 CCNL 7/1995 commi 6 e 7)
d)per raggiungimento dell'anzianità massima di
servizio
e)per dimissioni del dipendente
f)per decesso del dipendente
·
Il licenziamento per giustificato
motivo con preavviso è determinato da notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente e da ragioni
inerenti all'attività, all' organizzazione del lavoro
e suo regolare funzionamento.
·
L' onere della prova sia riguardo alla causa sia
riguardo al giustificato motivo spetta al datore di lavoro
·
E' nullo il licenziamento determinato da ragioni di
credo politico o di appartenenza sindacale o religiosa
·
Il datore di lavoro deve rendere conto per
iscritto, su richiesta del lavoratore, dei motivi che
hanno determinato il recesso (articolo 2 comma 2 come modificato dalla legge n.
108/1990)
·
Il licenziamento deve essere impugnato entro 60
giorni con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale che affermi la volontà
del lavoratore (può intervenire anche l'organizzazione sindacale). La
competenza giurisdizionale è del giudice del lavoro (articolo 6)
·
Qualora il giudice accerti che
non sussistono la giusta causa o il giustificato motivo, il datore di lavoro è
tenuto a riassumere il dipendente o a risarcirlo, avuto riguardo a determinati
parametri. (articolo 8 come modificato dalla legge n. 108/1990)
Norme Legge n. 300/1970
articolo 18.
·
La legge n. 604/1966 non contiene norme relative al numero dei dipendenti dell'azienda o dell'ente
pubblico, se non per quanto riguarda la quantificazione dell'eventuale
risarcimento (articolo 8). Differentemente il comma 1 dell'articolo 18 della legge n.
300/1970, come sostituito, in parte, dalla legge n. 108/1990, prevede che la
reintegrazione nel posto di lavoro riguardi dipendenti di datori di lavoro
imprenditori e non imprenditori che nella sede, reparto o filiale ove sia avvenuto
il licenziamento occupino più di 15 dipendenti (più di
5 se si tratta di imprenditori agricoli), oppure dipendenti di datori di lavoro
imprenditori e non imprenditori che nell'ambito dello stesso
comune occupino più di 15 dipendenti (più di 5 se si tratta di imprese
agricole)
·
Per il computo del numero dei dipendenti, vengono conteggiati i lavoratori assunti con contratto di
formazione lavoro o con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota
di orario effettivamente svolta
·
Qualora il licenziamento venga
dichiarato dal giudice inefficace o invalido, il datore di lavoro è tenuto a
risarcire il danno
·
Il lavoratore può chiedere, in luogo della
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione
Norme
Legge n. 108/1990
·
L'articolo 2 della legge n. 108/1990 stabilisce l'applicabilità della legge n.
604/1966 ai datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non
imprenditori e agli enti pubblici che abbiano alle
loro dipendenze fino a 15 lavoratori (fino a 5 se si tratta di imprenditori
agricoli). Qualora non sia applicabile l'articolo 18
della legge n. 300/1970, la presente norma si applica anche ai datori di lavoro
che occupino fino a 60 dipendenti.
Nota :
La puntualizzazione di cui sopra è
di estrema importanza, in quanto, come osservato, la legge n. 604/1966 non
faceva cenno al numero dei dipendenti. Pertanto anche i lavoratori delle aziende e degli enti pubblici (il termine è
generico per cui in esso sono comprese tutte le PP.AA.) che occupino fino a 15 dipendenti godono della tutela. Se si
tratta di aziende che occupino più di 15 dipendenti,
opera la tutela di cui all'articolo 18 comma 1 della legge 300/1970 (statuto
dei lavoratori).E' comunque da notare che in tale
ultimo comma non vengono citati gli "enti pubblici", per cui vale in
quest'ultimo caso la tutela di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2 della
legge n. 108/1990 sopra citata.
·
L'articolo 4 stabilisce che la tutela di cui alla
legge n. 604/1966 non si applica al rapporto di lavoro domestico (legge n.
339/1958) e che la disciplina di cui all'articolo 18 della legge n. 300/1970
non si applica a lavoratori che siano alle dipendenze di associazioni
politiche, sindacali, culturali, di istruzione, di religione e di culto.
·
L'articolo 18 dello statuto dei lavoratori non si
applica altresì ai lavoratori che abbiano più di 60 anni e che siano in possesso dei requisiti pensionistici.
Queste le norme attualmente
in vigore. Le clausole inserite in appendice al “patto per l’
italia” che riguardano alcune modifiche
all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori non costituiscono al momento testo
di legge.